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La Cassazione sui (limitati) motivi di ricorso avverso il concordato in appello

Lug 18 2018

Cassazione penale, Sez. II, (ord.) 9 luglio 2018, n. 30990, Pres. Prestipino, Rel. Pardo, Ric. Gueli

In merito all’istituto del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, (re)introdotto dalla Legge n. 103/2017 (c.d. Riforma Orlando), la Suprema Corte ha chiarito che avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. può essere proposto ricorso per cassazione limitatamente alla “formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello”, al “consenso del PG sulla richiesta” ed al “contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello”.

Invero, nessuno spazio è stato contemplato dalla novella di riforma per le doglianze attinenti ai motivi rinunciati, che sono pertanto destinate a culminare nella pronuncia di inammissibilità espressamente contemplata dall’art. 610, comma 5, cod. pen, diversamente da quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis cod. pen. per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).

 

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