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La pronuncia di incostituzionalità relativamente all'art. 568 c. 4 c.p.p. interviene per censurare l'interpretazione derivante dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 28954/2017 e divenuta diritto vivente secondo la quale, nel caso di contestuale ricorrenza di una causa di estinzione del reato e di nullità processuale assoluta ed insanabile, occorra dare prevalenza alla prima, salvo che la relativa declaratoria comporti specifici accertamenti riservati al giudici di merito.
Nel caso specifico la prima sezione della Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale interpretazione in un caso in cui la prescrizione era stata dichiarata in via predibattimentale dalla Corte di Appello, senza alcun contraddittorio tra le parti.
La Corte Costituzionale osserva che la forma predibattimentale della sentenza d'appello non solo non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata de plano, senza alcun contradddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione.
Tale nulltià non può essere destinata a soccombere dinanzi ad una causa di estinzione del reato in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, come ha ritenuto la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poichè tale interesse deve essere bilanciato con quello del pieno rispetto delle garanzie della difesa.

Per tali motivi dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 568 c. 4 c.p.p. in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta precrizione del reato".


La sentenza n. 111 del 9 maggio 2022 per esteso è consultabile in allegato

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