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Il concetto di "partecipazione" richiamato nel delitto di cui all'art. 609-octies c.p. che punisce la violenza sessuale di gruppo, non può intendersi limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte di ciascun singolo imputato, di un'attività tipica di violenza sessuale dovendosi invece estendersi la punibilità a qualsiasi condotta partecipativa  tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero spetttaore, sia pure compiacente, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione con sentenza n. 15659 del 22 aprile 2022 ha disatteso la tesi difensiva volta a far dichiarare l'estraneità ai fatti di un imputato che era subito uscito dalla stanza ove veniva consumata la violenza, rientrandovi solo quando era stato chiamato da un coimputato all'unico fine di scattare delle foto, che peraltro non ritraevano atti sessuali.
La Corte ha rilevato infatti che l'imputato, comunque rimasto nell'alloggio, realizzava videoriprese della donna che scivolava dal materasso dopo aver subito plurimi rapporti sessuali, fotografandone anche i genitali, in tal modo rafforzando il proposito criminoso del gruppo, tanto che subito dopo quella foto la donna subiva un ulteriore rapporto sessuale.

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