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Con la sentenza del 28/03/2022 la Corte di Cassazione è tornata sull'argomento della responsabilità dei consiglieri di una S.p.A. in un caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs 74/2000), distinguendo i due casi:

1. se non siano state attribuite deleghe, tutto il C.d.A. risponde di ogni atto/omissione;

2. se siano state attribuite deleghe ad uno o più amministratori, gli illeciti compiuti investono solo la responsbilità dei consiglieri delegati, salva in ogni caso la responsabilità solidale dei consiglieri non operativi (ossia privi di delega) per l'eventuale violazione dolosa o colposa, in presenza di segnali d'allarme, del dovere di informazione in ordine all'andamento della gestione sociale ed alle operazioni più significative e del dovere di attivarsi, per quanto in loro potere, per impedire il compimento dell'atto pregiudizievole o ridurne le conseguenze dannose.
 
La sentenza ribadisce altresì la legittimità del sequestro preventivo diretto e per equivalente funzionale alla confisca dell'unico immobile di proprietà dell'imputato costituente la sua residenza. Il limite dell'impignorabilità di quest'ultimo, introdotto dall'art. 52 lett. g) del d.l. 69/2013, opera infatti solo verso l'Erario per debiti tributari; l'oggetto della confisca invece è il profitto del reato, non il debito verso il fisco (comprendente anche sanzioni ed interessi).

In allegato la sentenza per esteso


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