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La Cassazione in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in materia di reati tributari.

Nov 30 2018
Cass. Pen. Terza Sezione n. 45574 del 10 ottobre 2018


Nella sentenza n. 45574/2018 la Suprema Corte ha affermato l’illegittimità del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente del profitto derivante da un reato tributario, delle somme giacenti sui conti correnti intestati alla curatela di una società dichiarata fallita antecedentemente all’emissione della misura cautelare reale, in quanto, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale, il fallito è privato del potere di disporre e amministrare i propri beni.

Ancora una volta, la Suprema Corte ribadisce che il concetto di disponibilità dei beni assoggettabili a sequestro deve avere un contenuto esclusivamente fattuale, corrispondendo in sostanza all’istituto civile del possesso, inteso quale reale potere di fatto sul bene che ne è l’oggetto.

Nel caso deciso dalla Corte, la privazione della disponibilità disposta dall’art. 42 l. fall. importa il venir meno del potere di disporre ed amministrare il proprio patrimonio in capo al fallito che passa, per effetto della sentenza dichiarativa, in capo al curatore. Tale indisponibilità dei beni in capo al fallito, posta a presidio degli interessi cui la procedura concorsuale è sottesa (in primis dei creditori ammessi al passivo) non ne consente l’assoggettabilità al vincolo penale per effetto del sequestro finalizzato alla confisca. Tanto più che la stessa peculiare natura dell’attivo fallimentare è di ostacolo all’applicabilità dell’art. 12-bis del decreto legislativo 74/2000 trattandosi di somme che costituiscono il frutto delle attività recuperatorie poste in essere dal curatore e, pertanto, non riconducibili alla compagine fallita.

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