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Coronavirus: obblighi formativi ridotti per il 2020

Mar 25 2020
Il Consiglio Nazionale Forense, alla luce dell’emergenza sanitaria mondiale COVID 19, con delibera n. 168 del 20 marzo 2020 è intervenuto sul tema della formazione continua e dei tirocini.
Con tale provvedimento il CNF ha stabilito che l’anno solare 1 Gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo previsto e sancito dall’art. 12, comma 3, del Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 successive modifiche.
Per tale anno è previsto per l’Avvocato il conseguimento di soli 5 crediti formativi: 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.
L’acquisizione dei suddetti crediti potrà avvenire integralmente anche in modalità “e-learning” e quindi mediante formazione “a distanza”.
I crediti formativi da acquisire nel 2020 saranno peraltro compensabili, per quantità e per materie, con i crediti maturati nel periodo formativo 2017/2019, se concluso, oppure con i crediti da acquisire nel periodo formativo successivo.
Per quanto attiene al tirocinio dei praticanti, tenuto conto della sospensione giudiziaria, è stato previsto una deroga all’obbligo di partecipare a venti udienze nel corso di un semestre.
Nello specifico il CNF ha deliberato di presentare al Ministro della Giustizia la richiesta di adozione di un provvedimento (in deroga al disposto dei cui all’articolo 8 comma 4 del DM 17 marzo 2016 n. 70) che consenta il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche in caso di mancata partecipazione al numero di udienze obbligatorie nell’ambito del semestre gennaio/giugno 2020.
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